Oggetto: | COMUNICAZIONE ASSENZE PER MALATTIA |
A seguito di spiacevoli inconvenienti per mancate, tardive e/o incomplete comunicazioni da parte del personale, si ricorda quanto previsto dal CCNL in vigore relativamente agli obblighi del dipendente in caso di assenza per malattia.
Obblighi del dipendente – Art. 23 comma 3 lettera o) CCNL in vigore:
“In caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento”.
Art. 17 comma 10 CCNL 2006/09 ancora in vigore:
“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Pertanto, il docente in malattia deve comunicare tempestivamente l’assenza e la durata della stessa al personale di segreteria preposto o in assenza ai custodi della portineria di Via Sanzio.
È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni, e non quello di servizio del personale.
Si precisa inoltre, che i certificati di malattia sono visibili alla scuola sul sito INPS solo dal giorno successivo e non per tutto il personale, quindi è obbligatoria la comunicazione tempestiva anche dell’eventuale prognosi o continuazione.
L’obbligo di comunicazione rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97.
Alla base vi è sempre un interesse pubblico da rispettare, pertanto il docente deve mettere la scuola nelle condizioni di attuare le sostituzioni.
In caso di inadempienza il Dirigente Scolastico si riserva di procedere disciplinarmente nei confronti del dipendente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
Prof.ssa Filomena Palmesano (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) |
segreteria
Non docente